AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

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Sotto – sezione di II livello: Altri contenuti – accesso civico

 

L’art. 5 del D. Lgs n. 33/2013 evidenzia l’obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 D.Lgs n. 33/2013.

L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiendente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D.Lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso civico comporta, da parte del responsabile della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Dott.ssa Stefania Truscia (tel. 0116823611 – posta elettronica:[email protected]) nominata con deliberazione Giunta n. 55 del 12/11/2019

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Come si esercita

​Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il modulo predisposto, modello A, senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato all’ufficio dell’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia per via telematica con Posta Elettronica Certificata:[email protected] ;

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo fino a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici dell’Unione dei Comuni per esprimersi.

Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione dell’Unione dei Comuni di approvazione dell’accesso.

L’amministrazione, in ogni caso, motiva l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art.5-bis del D. Lgs. 33/2013 e richiamati agli artt. 12 e 13 del Regolamento del Comune di Moncalieri in materia di accesso civico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 07/02/2018 ed entrato in vigore in in data 17/04/2018.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa il richiedente può proporre ricorso:

al TAR entro 30 giorni (ai sensi art.116 Codice del processo amministrativo di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010,n.104)
o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

Responsabile della trasparenza

Il Segretario dell’Unione  Dott.ssa Stefania Truscia

Registro degli accessi

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA O RITARDO

L’Unione non ha ancora provveduto all’individuazione del titolare del potere sostitutivo.


Dott.ssa Donatella Mazzone (Fine incarico 31/10/2019)  (tel. 0116823611 – posta elettronica:[email protected]) nominata con deliberazione della Giunta n° 4 del 30/01/2017